Borse Di Studio - Italia - Ministero Dell'Interno

    Ministero Dell'Interno
    Ministero Dell'Interno Italia

    4 settimane fa

    Default job background
    Descrizione
    Bando e allegati MINISTERO DELL'INTERNO
    CONCORSO
    Conferimento, per titoli, di diciassette borse di studio, per l'anno
    scolastico/accademico ******** , riservato ai figli e agli orfani
    dei segretari delle comunita' montane, consorzi ed unioni di
    comuni.
    (GU n.8 del

    IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
    per gli affari interni e territoriali
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
    ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
    costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
    montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei
    contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
    Visto l'art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
    Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
    Ministero e' istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le
    attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane
    e dei consorzi di comuni, nonche' per il funzionamento delle relative
    commissioni di concorso»;
    Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli,
    allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il
    conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico
    ******** , a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle
    comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni;
    Decreta:
    Art. 1
    Definizioni
    Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi
    dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
    270;
    b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
    sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
    270;
    c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali
    sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a);
    d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al
    termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente
    lettera b).
    Art. 2
    Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio
    1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di
    diciassette borse di studio, per l'anno scolastico/accademico
    ******** ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli
    delle comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla
    data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita'
    di servizio ovvero in posizione di quiescenza.
    2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle
    seguenti Sezioni:
    A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 120,00
    ciascuna;
    B) studenti scuole medie superiori: quattro da euro 210,00
    ciascuna;
    C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
    istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
    di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza
    etc.): due da euro 280,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
    corso di laurea/laurea magistrale;
    D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
    istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
    di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.)
    nove cosi' ripartite:
    d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di
    laurea/laurea magistrale: sette da euro 350,00 ciascuna;
    d2) laureati nell'anno accademico ******** , in possesso del
    titolo di laurea: uno da euro 500,00;
    d3) laureati nell'anno accademico ******** in possesso del
    titolo di laurea magistrale: uno da euro 600,00.
    3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a
    beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della
    disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora
    residuare una somma, la stessa verra' ripartita in parti uguali, tra
    tutti i vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi fossero
    candidati idonei la somma disponibile verra' ripartita in parti
    uguali, tra tutti i vincitori del concorso.
    4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul
    c/c bancario o postale.
    Art. 3
    Cause di inammissibilita'
    1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
    comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l'anno
    scolastico ******** e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
    la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso
    successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7;
    2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
    comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola
    media superiore nell'anno scolastico ******** da ripetenti e che
    abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a
    70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto piu' di un esame
    previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico ******** ;
    3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
    comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami
    sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico
    ******** una media inferiore a 24;
    4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
    comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di
    durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari,
    abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a
    100/110;
    5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
    corso;
    6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
    dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in
    convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un
    consorzio di comuni, nonche' i figli dei segretari delle unioni di
    comuni che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa,
    articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, della
    legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32, comma 5-ter, del decreto
    legislativo 7 aprile 2014 e gli appartenenti ai ruoli di altre
    pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di
    istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno
    2023/2024, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
    Art. 4
    Modalita' di presentazione delle domande
    1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta
    utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere
    presentata per una sola sezione e deve essere trasmessa mediante
    posta elettronica certificata, all'indirizzo:
    - ovvero mediante
    raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30
    settembre 2024, indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento
    per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le
    autonomie - Ufficio V - Affari degli enti locali. A tal fine, fa fede
    il timbro a data dell'ufficio postale accettante, nonche' la data
    d'invio della posta elettronica certificata.
    2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
    oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
    di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente
    indicato.
    3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
    comunita' montana, consorzio o unione di comuni in attivita' di
    servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta'
    genitoriale o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal
    candidato medesimo, se maggiorenne.
    4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
    candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
    al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto e che il
    medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
    modificazioni e integrazioni, autorizza l'amministrazione al
    trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente
    procedura concorsuale.
    Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo
    dell'istituto frequentato nell'anno 2023/2024 e, per gli iscritti
    al primo anno di universita' o equiparati, anche la denominazione ed
    indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il
    diploma di scuola media superiore.
    5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
    documentazione:
    a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il
    candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana,
    consorzio o unione di comuni in servizio o in posizione di
    quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e
    dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano,
    la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o
    la tutela (modello 1);
    b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito
    (modello 2):
    per i candidati di cui alle lettera A) e B) dell'art. 2,
    comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
    materie dal candidato, nell'anno scolastico ******** ;
    per i candidati di cui alla lettera C) dell'art. 2, comma 2:
    autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di
    Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni
    conseguite nel primo anno di corso universitario;
    per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D):
    d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
    relative votazioni conseguite nell'anno accademico ******** ;
    d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione
    conseguita per l'esame finale;
    c) copia del piano di studio approvato dalla facolta'
    frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C e D;
    d) modello ISEE 2023;
    e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello
    3);
    f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore,
    in corso di validita'.
    Art. 5
    Commissione per la formulazione delle graduatorie
    1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
    all'art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, e'
    nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
    graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del
    presente decreto.
    2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
    candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
    sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da
    ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in
    religione o materie alternative ed educazione motoria.
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
    all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base del
    numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a
    parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in
    trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo
    gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'.
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
    all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base
    della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
    Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
    e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode.
    Per tutte le sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del
    modello ISEE 2023.
    3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di
    equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai
    candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso,
    ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - sezione
    universita'.
    Art. 6
    Disposizioni finali
    1. L'amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    art. 71 (modalita' dei controlli) verifica, a campione, la
    veridicita' delle autocertificazioni prodotte.
    2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
    imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa
    del Ministero dell'interno.
    3. Il direttore centrale per le autonomie e' incaricato
    dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
    «Concorsi ed esami».
    4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando
    e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato
    elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell'interno
    all'indirizzo: - parimenti al nominativo dei
    vincitori del concorso, al termine dell'espletamento dell'iter
    concorsuale.
    5. L'amministrazione si riserva di rettificare il presente bando
    in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni
    normative.
    Roma, 20 dicembre 2023
    Il vice capo Dipartimento vicario: Amato
    Allegato
    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 17 BORSE DI STUDIO
    PER L'ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2023/2024 RISERVATE AI FIGLI E
    AGLI ORFANI DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE, CONSORZI ED
    UNIONI DI COMUNI
    Parte di provvedimento in formato grafico
    Requisiti e titoli di studio Le borse di studio sono ripartite nelle seguenti Sezioni:
    A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 120,00 ciascuna;
    B) studenti scuole medie superiori: quattro da euro 210,00 ciascuna;
    C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): due da euro 280,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di laurea/laurea magistrale;
    D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.) nove cosi' ripartite:
    d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale: sette da euro 350,00 ciascuna;
    d2) laureati nell'anno accademico ******** , in possesso del titolo di laurea: uno da euro 500,00;
    d3) laureati nell'anno accademico ******** in possesso del titolo di laurea magistrale: uno da euro 600,00.
    Titoli di studio richiesti